Art. 16 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 16

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti: "Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonchè il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali". È soppresso il secondo comma dell'articolo 138.
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