Art. 14 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 14

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: Art. 133. - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di 140 lire. L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale".
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