Art. 13
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:
Art. 132-bis. - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle speso relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario".
Storico versioni
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