Art. 10 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 10

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti: Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40". Art. 127. - "Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120". Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80". Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200; b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".
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