Art. 1 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 1

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell' del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta: 1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede; 2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari; 3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari; 4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive; 5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".
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