Art. 63 · LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

Art. 63

LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

In vigore dal 6 mag 1998
ARTICOLO ABROGATO DA L D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI - TREMELLONI BOSCO - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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