Art. 9 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 9

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneità. Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneità, questi perdono la loro validità e devono essere ritirati dall'autorità marittima o consolare. Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.
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