Art. 6
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 15 set 2020
Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità
I certificati di sicurezza e d'idoneità sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del console, in conformità degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare, allorchè deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validità del verbale non potrà comunque superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a)
...
ed e) dell' non può essere superiore ad un anno.
La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell' è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell' non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-6