Art. 4
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 15 set 2020
Documenti relativi alla sicurezza della navigazione
I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:
a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
c) certificato di sicurezza
radioelettrica
: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a
500 tonnellate
in viaggi internazionali;
d)
LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120
;
e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o più norme della presente legge;
f) certificato di idoneità: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonchè per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.
Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorità marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;
g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-4