Art. 37 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 37

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Abrogazione di norme contrarie o incompatibili Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TAVIANI - PICCIONI - BOSCO - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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