Art. 35 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 35

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Emanazione dei regolamenti di esecuzione Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; b) i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonchè le modalità dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime; c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri; d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.
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