Art. 29 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 29

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Caricazione oltre la marca di bordo libero L'articolo 1217 del Codice della navigazione e sostituto dal seguente: "Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".
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