Art. 28 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 28

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Attribuzioni della Commissione di visita. La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate. Al rilascio dei certificati provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione. La Commissione di visita accerta, altresì, l'idoneità al trasporto dei passeggeri. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-28