Art. 20 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 20

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Istituzione del Comitato. Presso il Ministero della marina, mercantile è istituito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione. Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato esprime il parere su ogni questione relativa alla sicurezza, della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione delle merci pericolose.
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