Art. 2
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 19 apr 2025
Organi competenti
All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorità consolari.
Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-2