Art. 18 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 18

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Navi straniere. Per le navi straniere, alle quali il bordo libero è stato assegnato da un Governo col quale vigono accordi al riguardo, l'autorità marittima può disporre accertamenti tendenti a stabilire: a) che la nave non sia caricata oltre i limiti consentiti dalle marche di bordo libero; b) che la posizione delle marche di bordo libero corrisponda ai dati contenuti nel certificato; c) che la nave non abbia subito alcuna modificazione dei dati riportati nel certificato tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza per le persone imbarcate. Per le navi straniere che, non hanno assegnazione di bordo libero o che hanno l'assegnazione da un Governo con il quale non esistono particolari accordi al riguardo, l'autorizzazione a partire è subordinata al rilascio del certificato di bordo libero in base alle presenti norme. Parimenti, l'autorizzazione a partire deve essere negata finchè non siano stati eliminati gli eventuali inconvenienti riscontrati in sede di accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo. Della mancata autorizzazione deve essere informato il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
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