Art. 16
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Accertamenti e certificati.
Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano oggetto di regolamento speciale.
Il certificato di bordo libero non può avere una durata superiore a cinque anni.
Il certificato perde la sua validità anche prima del termine in esso determinato quando vengono apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti installazioni e dispositivi:
a) protezione delle aperture;
b) parapetti;
c) aperture per scarico d'acqua nel parapetti continui;
d) mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi.
Parimenti, la validità del certificato cessa qualora non siano state effettuate, nei termini, prescritti, le visite periodiche, previste dai regolamenti speciali.
Ai sensi dell'articolo 179 del Codice della navigazione, non possono essere rilasciate le spedizioni alle navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validità, ovvero che siano cariche oltre la linea di massimo carico;
Storico versioni
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