Art. 12 · LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

Art. 12

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Equivalenze. Quando è prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure è stabilita una particolare sistemazione, può essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente. Il riconoscimento di equivalenza è dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.
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