Art. 20
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
Salvo quanto previsto dall', secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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