Art. 19
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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