Art. 17 · LEGGE 4 giugno 1962, n. 524

Art. 17

LEGGE 4 giugno 1962, n. 524

In vigore dal 1 lug 1962
Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.
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