Art. 12
LEGGE 4 giugno 1962, n. 524
In vigore dal 1 lug 1962
Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.
Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.
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