Art. 9
LEGGE 30 aprile 1962, n. 283
In vigore dal 12 apr 1963
Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060
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