Art. 9 · LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Art. 9

LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

In vigore dal 12 apr 1963
Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283#art-9