Art. 10 · LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Art. 10

LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

In vigore dal 6 mar 1992
Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari , nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso. Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.
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