Art. 4
LEGGE 27 aprile 1962, n. 231
In vigore dal 1 giu 1962
L', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente".
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