Art. 6
LEGGE 21 aprile 1962, n. 181
In vigore dal 22 feb 1963
I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'articolo 26 lettera b) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18, comma terzo, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Il Ministero dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) della strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la cui sistemazione non sia stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente "interventi in favore dell'economia nazionale".
Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici predisporrà un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.
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