Art. 9
LEGGE 21 aprile 1962, n. 161
In vigore dal 12 gen 2018
Rilascio del nulla osta
Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli , l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.
Storico versioni
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