Art. 4 · LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Art. 4

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

In vigore dal 12 gen 2018
Funzionamento delle Commissioni Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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