Art. 18 · LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Art. 18

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

In vigore dal 12 gen 2018
Norma transitoria Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - BOSCO - TAVIANI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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