Art. 15 · LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Art. 15

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

In vigore dal 12 gen 2018
(Sanzioni e sequestro) 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli , e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni. 2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. 3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.
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