Art. 4 · LEGGE 19 aprile 1962, n. 179

Art. 4

LEGGE 19 aprile 1962, n. 179

In vigore dal 18 mag 1962
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
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