Art. 2 · LEGGE 18 aprile 1962, n. 189

Art. 2

LEGGE 18 aprile 1962, n. 189

In vigore dal 19 mag 1962
Per i depositi previsti nel primo comma del precedente , la denuncia di cui all' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi. Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la società interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato. Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente , la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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