Art. 5 · LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Art. 5

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

In vigore dal 15 mag 1962
Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati: 1) planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare; 2) planimetria in scala non inferiore ad 1: 2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'; 3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano; 4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano; 5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
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