Art. 10 · LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Art. 10

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

In vigore dal 26 nov 2003
I Comuni ed i Consorzi, di cui all', ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo , ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari. Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili. Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari: a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni; b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari c) dall'I.N.A.-Casa; d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci; e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro. Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno. (3) (6) (7) (8)
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