Art. 2 · LEGGE 12 aprile 1962, n. 185

Art. 2

LEGGE 12 aprile 1962, n. 185

In vigore dal 28 feb 1968
Il Ministero dell'interno determina le modalità per l'attuazione dell'assistenza di cui all' e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attività. In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio. Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio .
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