Art. 3
LEGGE 9 aprile 1962, n. 163
In vigore dal 15 mag 1962
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
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