Art. 1 · LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

Art. 1

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

In vigore dal 3 giu 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale: 10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951; 10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952; 5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953. La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638. La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
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