Art. 1
LEGGE 28 marzo 1962, n. 170
In vigore dal 17 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultima quota di lire 100.000.000 della autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici, può essere erogata, fino alla concorrenza di lire 75.000.000, anche per l'acquisto di mobili, suppellettili, macchine per scrivere e calcolatrici, duplicatori, arredi ed attrezzature varie occorrenti per ammodernare l'assetto e rendere più funzionali i servizi dell'Ufficio centrale metrico e degli annessi laboratori e officine, e degli Uffici metrici provinciali e laboratori di saggio, dove esistano, nonchè per l'adattamento dei locali alle nuove attrezzature tecniche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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