Art. 2
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 8 lug 1966
Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno
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