Art. 9 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 9

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell' è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall' della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'.
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