Art. 8
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.
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