Art. 4 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 4

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione. In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell', salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.
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