Art. 18
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-10;66#art-18