Art. 16
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera d) dell', lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni;
Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera d) dell'.
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