Art. 15 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 15

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 12 ago 1967
Salvo quanto previsto dall' alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
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