Art. 14
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all', in relazione all', per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.
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