Art. 11 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 11

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 20 set 1964
L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti. Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico .
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