Art. 10
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
I ciechi che prima del 23° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.
Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale possibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all' della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-10;66#art-10