Art. 1 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 1

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede: a) alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo ; b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e e la riqualificazione professionale dei ciechi; c) a promuovere iniziative aventi per scopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate - le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese; d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti; e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano. L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'. Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
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