Art. 8 · LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

Art. 8

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

In vigore dal 6 mar 1962
Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
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